Con la sentenza n. 3898 del 27 gennaio 2017 la Corte di Cassazione si pronuncia nuovamente sulla rilevanza penale dell’inadempimento datoriale (e/o dirigenziale) agli obblighi formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori. La pronuncia si sofferma, in particolare, sul rapporto tra la norma sanzionatoria ed il contenuto dell’Accordo Stato – Regioni del 2011, fornendo un’interessante interpretazione in ordine all’estensione degli obblighi in capo al Datore di Lavoro il cui corretto adempimento, come accade per tutta la materia della salute e sicurezza sul lavoro, non può risolversi nella mera ottemperanza ad obblighi formali. Afferma, infatti, la Corte che “l’Accordo, di cui al secondo comma dell’art. 37 [l’Accordo Stato-Regioni, appunto], svolge pertanto una funzione meramente processuale riservata al piano probatorio, fermo restando che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non rileva la mera ottemperanza di obblighi formali, incombendo sui titolari di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità dei lavoratori di impedire, purché il garante abbia i necessari poteri d’intervento, qualsiasi evento lesivo in concreto verificatosi, in quanto gli obblighi informativi e formativi non si esauriscono nell’informazione e nell’addestramento, in merito ai rischi derivanti dalle mansioni esercitate dal lavoratore, venendo così detti obblighi relegati ad una fase meramente statica del rapporto di lavoro, ma implicano che si tenga conto, per espressa previsione normativa, della fase dinamica del rapporto e perciò anche dei rischi derivanti dalla diretta esecuzione delle operazioni di lavoro”.
Inoltre: “in materia di prevenzione degli infortuni ai danni dei lavoratori, la condotta del datore di lavoro – il quale non adempia gli obblighi di informazione e formazione (che, ove previsto, comprendono anche gli obblighi di addestramento) di cui agli articoli 36 commi 1 e 2, e 37, commi 1, 7, 9 e 10 d.lgs. n. 81 del 2008 e succ. mod. – rientra tra quelle disposizioni precettive la cui violazione, ai sensi del successivo articolo 55, comma 5, lettera c), è presidiata da sanzione penale, definendo il modello legale di reato che la normativa antinfortunistica in materia di lavoro già contemplava sulla base del d.lgs. n. 626 del 1994 e che è anche enunciata nella disposizione di cui all’articolo 18, comma primo, lettera l) del d.lgs. n. 81 del 2008 – che agli articoli 36 e 37 stesso decreto espressamente rinvia.
A tale conclusione si perviene considerando che, in materia di obblighi informativi e formativi, il precetto della sanzione contemplata dall’articolo 55, comma 5, lettera c), d.lgs. n. 81 del 2008 è dettato dagli articoli 36 e 37 stesso decreto e non dall’articolo 18, lettera l), come poteva desumersi sulla base dell’originario testo di cui al d.lgs. n. 81 del 2008, atteso che l’articolo 55, comma 5, lettera c), espressamente si riferisce, quantomeno dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 106 del 2009, alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 36, commi 1 e 2, nonché 37, commi 1, 7, 9 e 10 per la determinazione della sanzione applicabile alle infrazioni dei relativi precetti che, solo genericamente enunciati dall’articolo 18, lettera I), sono espressamente formulati negli articoli 36 e 37 in linea con i principi di determinatezza e di precisione che, quali evidenti corollari del principio di legalità in materia penale, devono presiedere alla tipizzazione del fatto di reato.”.