Secondo i Giudici:
… in alcuna parte dei provvedimenti impugnati emergerebbe «l’avvenuto accertamento di una presunta situazione di inquinamento provocato dall’impianto in questione, tale da rendere necessario il riesame dell’autorizzazione». Sarebbe poi del tutto carente la motivazione anche in relazione alla necessità di disporre il riesame.
2.1.1. La censura coglie nel segno. Ritiene il Collegio che l’amministrazione competente debba procedere al riesame dell’A.I.A. in presenza delle circostanze esattamente individuate dal n. 4, lett. a) dell’art. 29-octies del codice dell’ambiente. Nello specifico, nell’impugnata nota regionale non risulta essere stato accertato un inquinamento dell’impianto tale da imporre una modificazione dei valori limite precedentemente fissati. A ben vedere, quindi, la contestata nota regionale risulta viziata da una motivazione insufficiente, costituita da un generico richiamo ai contenuti del verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 30 settembre 2015, peraltro vertente sul differente argomento del riconoscimento della qualifica R1 (recupero energetico) dell’impianto in questione, non specificando in che modo si sarebbe concretato il presupposto di cui al ripetuto n. 4, lett. a) dell’art. 29-octies, tale da rendere necessaria la procedura di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata nel 2014. Non sono stati, in particolare, in alcun modo chiarite le ricadute delle segnalate osservazioni del rappresentante dell’A.R.P.A.B. in seno alla predetta conferenza sulla revisione dei valori limite di emissioni fissati dall’autorizzazione…
2.2. Va poi condivisa l’ulteriore doglianza, formulata nel secondo motivo di ricorso, relativa all’obliterazione, da parte dell’Amministrazione regionale intimata, della fase di comunicazione di avvio e di svolgimento del contraddittorio procedimentale, di speciale rilievo in tale ambito, come emerge dagli apporti tecnici dei periti di parte versati in atti nel presente giudizio, volti a confutare le ragioni poste alla base del disposto riesame, che ben avrebbero potuto essere esaminati nella fase partecipative anteriore all’emanazione dell’atto impugnato.
la sentenza qui TAR Potenza 2017 438