Sulla Gazzetta ufficiale n. 156 del 6 luglio 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 dellalegge 9 luglio 2015, n. 114”.
Sono in vigore dal 21 luglio 2017 le numerose modifiche alla disciplina della valutazione di impatto ambientale apportate al d. Lgs 152/2006 in attuazione della direttiva 2014/52/Ue. Il d. Lgs 16 giugno 2017, n. 104 riscrive il procedimento di “verifica di assoggettabilità a Via”, quello di Via e introduce due novità: un procedimento unico nazionale (articolo 27) attivabile facoltativamente dal proponente e un procedimento unico regionale obbligatorio in tutti i casi di Via locale (articolo 27-bis). Il procedimento unico è comprensivo di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi in materia ambientale necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Introdotto un allegato II-bis alla parte II del d. Lgs 152/2006 con i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a Via statale; la durata del provvedimento di Via è indicata nel provvedimento in base a diversi parametri e non deve essere comunque inferiore a 5 anni (Da un’analisi della durata media delle procedure di competenza statale, si riscontrano tempi medi per la conclusione dei procedimenti di VIA di circa 3 anni, mentre per la verifica di assoggettabilità a VIA sono necessari circa 11,4 mesi). Le nuove regole si applicano ai procedimenti avviati dal 16 maggio 2017, mentre restano soggetti alla previgente disciplina quelli che alla data del 16 maggio 2017: risultano pendenti; per i quali è già partita la fase di consultazione; per i quali è stata presentata istanza. In quest’ultimo caso il proponente può però chiedere all’Autorità competente di passare al nuovo regime. Resta sempre la possibilità di ritirare la domanda e di proporne una sub nuove regole.
Il “cuore” della nuova VIA è la possibilità, in alternativa a quello ordinario, di poter richiedere, per i progetti di competenza statale, un provvedimento unico ambientale che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori ‘ambientali’. Per la conclusione di tutti i procedimenti di valutazione ambientale sono inoltre previsti termini perentori che, se non rispettati, comportano la possibilità di operare in regime di sostituzione amministrativa, con conseguenti profili di responsabilità. Per la fase dello ‘screening’ potrà essere presentato, come previsto dalla normativa europea, esclusivamente lo studio preliminare ambientale, mentre per la procedura di VIA vera e propria, sempre in linea con quanto richiesto dalla direttiva europea, si potranno presentare elaborati progettuali a un livello informativo e di dettaglio, almeno equivalente al progetto di fattibilità o, comunque, tali da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali. In qualsiasi momento potrà essere attivata con l’autorità competente una fase di confronto per definire il livello di dettaglio degli elaborati necessari. Sarà poi possibile richiedere all’autorità competente una valutazione preliminare del progetto (il ‘pre-screening’) per individuare la corretta procedura da avviare: questo riguarda in particolare gli interventi di modifica di progetti già realizzati e gli adeguamenti tecnici volti al miglioramento delle prestazioni ambientali, quali ad esempio il repowering degli impianti eolici. Importante novità è anche la razionalizzazione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni: vengono attratte a livello statale le procedure di VIA dei progetti riguardanti le infrastrutture e gli impianti energetici, tenendo conto delle esigenze di uniformità ed efficienza delle procedure e sulla base del criterio della dimensione “sovra-regionale” degli impatti ambientali da valutare. Una norma transitoria ad hoc consente, infine, l’applicazione alle procedure in corso del nuovo sistema introdotto dalla riforma.
DI seguito sono riassunte le principali novità introdotte dalla norma:
nuova definizione di “impatti ambientali”, modulata in aderenza alle prescrizioni della direttiva e comprendente gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto esclusivamente sui fattori elencati nella direttiva, ivi compresi quelli afferenti alla popolazione e alla salute umana, al patrimonio culturale e al paesaggio;
introduzione, per i progetti assoggettati a VIA statale, della facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario (comprensivo della sola valutazione d’incidenza – c.d. “VINCA”, laddove necessaria), il rilascio di un provvedimento unico ambientale, che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori “ambientali” da prendere in considerazione ai fini della VIA;
eliminazione, per la verifica di assoggettabilità a VIA, dell’obbligo, per il proponente, di presentare gli elaborati progettuali (progetto preliminare o studio di fattibilità). Per l’effettuazione del c.d. “screening” sarà sufficiente, per il proponente, presentare esclusivamente lo studio preliminare ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa europea;
possibilità, ai fini dei procedimenti di VIA, di presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del “progetto di fattibilità” (come definito dall’articolo 23, commi 5 e 6, del d. Lgs 18/04/2016, n. 50) o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali;
facoltà per il proponente di aprire, in qualsiasi momento, una fase di confronto con l’autorità competente finalizzata a condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento della procedura;
facoltà per il proponente, per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del d. Lgs 152/2006, di richiedere all’autorità competente una valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare (c.d. “prescreening”);
abrogazione del D.P.C.M. 27/12/1988, recante le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (SIA), e sua sostituzione con il nuovo allegato VII alla parte seconda del d. Lgs 152/2006, perfettamente allineato ai contenuti dell’allegato IV della direttiva, al fine di eliminare qualunque fenomeno di gold plating (produzione di norme in eccesso rispetto a quanto necessario e richiesto dalle norme europee);
riorganizzazione delle modalità di funzionamento della Commissione VIA per migliorare le performances di tale organismo e per assicurare l’integrale copertura dei relativi costi di funzionamento a valere esclusivamente sui proventi tariffari versati dai proponenti. La proposta normativa prevede anche la costituzione di un Comitato tecnico a supporto della Commissione per l’accelerazione e l’efficientamento delle istruttorie;
eliminazione della fase di consultazione formale del pubblico nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, non richiesta dalla normativa europea;
riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, abbinata alla qualificazione di tutti i termini come “perentori” ai sensi e per gli effetti della disciplina generale sulla responsabilità disciplinare e amministrativo contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza;
introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, e conseguente rimodulazione delle competenze normative delle Regioni, alle quali viene attribuito esclusivamente il potere di disciplinare l’organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali sub-regionali e di prevedere forme e modalità ulteriori di semplificazione e coordinamento;
razionalizzazione del riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni, con attrazione al livello statale delle procedure di VIA per i progetti relativi alle infrastrutture e agli impianti energetici, considerata la loro rilevanza per l’economia nazionale, salvo limitate e puntuali eccezioni concernenti i progetti di interesse esclusivamente locale;
completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti (eliminazione integrale degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa).
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