Secondo i Giudici del Consiglio di Stato:
… il Collegio non intende discostarsi dalla giurisprudenza che ha condivisibilmente colto (T.A.R. Roma, -Lazio-, sez. II, 14/10/2010, n. 32824) che “i documenti BREF (“bat reference report” ossia rapporto sulle migliori tecnologie disponibili che viene adottato dalla Commissione europea) sono elaborati in sede UE al fine di suggerire agli Stati membri ed agli operatori del settore l’individuazione delle BAT (“best available techniques”, migliori tecniche disponibili: secondo l’acronimo italiano, le MTD) e le condizioni di applicabilità alle singole vicende. Le regole scaturenti dai BREF e, in particolare, i livelli d’emissione là posti non esprimono né valori massimi inderogabili, né tampoco valori limite d’emissione per i singoli inquinanti, servendo piuttosto ad indicare seri modelli di riferimento, applicati sulla scoria delle linee-guida, per migliorare allo stato dell’arie le prestazioni ambientali. Dal canto loro, dette linee-guida vanno non eseguite “tout court”, ma applicate in modo calibrato al tipo ed alle particolarità dell’impianto e del sito in cui si colloca, negli ovvi limiti non solo delle conoscenze tecniche, ma soprattutto della loro sostenibile realizzabilità tecnica ed economica nel singolo contesto, al fine d’ottenere il miglioramento sperato in termini di valori d’emissione. E siffatta sostenibilità è tenuta presente dal BREF, laddove reputa i limiti indicati nelle BAT raggiungibili non “illic et immediate” – a pena, cioè, di v.i.a. negativa per il sol fatto dello sforamento anche d’un solo parametro -, bensì con ragionevole gradualità, lungo un ampio arco di tempo ed in un ottimale assetto d’esercizio dell’impianto. Dal che non tanto la vincolatezza a priori di tali dati come se fossero sempre e comunque valori massimi d’emissione, ma più propriamente la necessità di considerarli come obiettivi da raggiungere nel tempo occorrente affinché si contemperino con tutte le situazioni, locali, ambientali ed economiche in cui si colloca l’impianto o, in parole più semplici, affinché si realizzi un adeguamento dei limiti emissivi realistico e realizzabile “: è poi del tutto ovvio (Consiglio di Stato, Sezione Sesta n.3107 del 23 maggio 2011 che ha riformato, in parte, la sentenza prima citata) che debbano essere eventualmente “esplicitate le ragioni di tipo tecnico che giustificano viceversa lo scostamento da quei valori” ..
La Sentenza può essere scaricata qui Consiglio di Stato 2017 3561