Un marinaio aveva subito lesioni gravi guarite in più di 40 giorni.
La Corte di Cassazione ha ribadito che “il conferimento a terzi di una delega in materia di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui all’art. 16 d. Lgs. 9-4-2008, n. 81, riduce la portata della posizione di garanzia attribuita al datore di lavoro ma non la esclude, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di inottemperanza, da parte del delegato, degli obblighi scaturenti dalla delega stessa”.
Nel caso di specie gli Ufficiali della Capitaneria di porto accertarono che la cerata indossata dal lavoratore, pur dotata dei necessari requisiti di resistenza all’abrasione, flessibilità, tattilità e mantenimento nel tempo delle proprie caratteristiche specifiche, non era idonea a soddisfare le esigenze di sicurezza, per la particolare conformazione della parte inferiore, che presentava un lembo di stoffa libero e svolazzante. Questa era stata, per l’appunto, la causa dell’infortunio, poiché il predetto lembo si era impigliato nella fune, trascinando il lavoratore verso l’elemento meccanico in movimento.
Non può considerarsi corretta l’affermazione formulata dal giudice a quo, secondo cui la responsabilità, in caso di inidoneità dei presidi di sicurezza, gravava esclusivamente sul comandante, al quale era stato attribuito l’incarico di approvvigionare l’imbarcazione di quanto necessario al fine di garantire l’esercizio e il funzionamento in regime di sicurezza, prevedendo la sua responsabilità per quanto acquistato per presidi antinfortunistici.
La fornitura ai lavoratori di indumenti idonei non costituisce infatti profilo inerente alla gestione quotidiana dei rischi connessi alle modalità di espletamento delle singole e specifiche operazioni di lavoro, che il datore di lavoro, una volta che abbia rilasciato ad un soggetto qualificato una delega conforme al dettato dell’art 16 d. lgs. n. 81 del 2008, non è tenuto a controllare (Cass., Sez.4, n. 10702 del 19-3-2012, Rv. 252675). L’incombente in esame attiene invece al complessivo regime di applicazione delle norme di tutela dei lavoratori, attraverso la fornitura di mezzi di protezione individuale atti a scongiurare i rischi derivanti dalle concrete condizioni di lavoro, di carattere generale, rimanendo l’imprenditore comunque tenuto a controllare la rispondenza dei mezzi usati ai dettami delle norme antinfortunistiche.
La sentenza puoi scaricarla qui Cassazione Penale 2017 29732