Colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il trasporto, il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che siano debitamente autorizzati, non valendo come scriminante l’avere fatto affidamento sulle sole rassicurazioni verbali di quest’ultimi in merito alla sussistenza delle regolari autorizzazioni.
Secondo i Giudici: «… è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l’inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo; fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del produttore dei rifiuti che aveva fatto colpevole affidamento sulle sole rassicurazioni verbali del trasportatore di avere regolare autorizzazione allo svolgimento dell’attività»
La sentenza è possibile scaricarla qui Cassazione Penale 2017 38981
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