I Giudici del CdS hanno così deciso
1. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso a questo Consiglio di Stato, per il previsto parere, lo schema di decreto ministeriale recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, adottato ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, nr. 152 (“Norme in materia ambientale”).
Tale ultima norma, inserita nel testo unico dell’ambiente dal correttivo di cui al decreto legislativo 3 dicembre 2010, nr. 205, ha determinato l’introduzione nel nostro ordinamento del concetto di “Cessazione della qualità di rifiuto” (end of waste), disciplinando il regime di quelle sostanze le quali, dovendo essere qualificate come rifiuti, sono però suscettibili di essere reimmesse nel ciclo produttivo all’esito di un processo di recupero; in tal modo, è stata superata la nozione di “materia prima secondaria (MPS)”, che nel previgente articolo 181-bis del testo unico (abrogato dallo stesso correttivo del 2010) individuava le sostanze dotate delle suindicate caratteristiche.
2. Nel primo comma del citato articolo 184-ter sono chiaramente individuate le condizioni che, ove sussistenti, fanno cessare la qualità di rifiuto in un prodotto sottoposto ad attività di recupero: in primo luogo, deve esservi stata – appunto – una operazione di recupero mediante riciclaggio o altro processo analogo; in secondo luogo, devono esistere un mercato e una domanda per il prodotto risultante dall’attività di recupero (e, pertanto, quest’ultimo deve avere un valore economico); inoltre, deve trattarsi di prodotto utilizzabile per “scopi specifici” in relazione ai quali deve essere verificata la rispondenza a specifici requisiti tecnici e standard; infine, il riutilizzo del prodotto de quo non deve determinare impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.
La principale novità della novella del 2010 consiste nella peculiarità della nozione di “recupero”, la quale non presuppone più necessariamente un’operazione di trasformazione fisica o chimica del rifiuto, potendo consistere anche soltanto nella verifica del rispetto delle condizioni suindicate (articolo 184-ter, comma 2).
3. Il secondo comma della norma in esame dispone tra l’altro: “…I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto”.
La decisione può essere scaricata qui CdS parere 2017 1889