Con Nota prot. n. 12622 del 26-09-2017 il Comando dei Vigili del Fuoco detta alcune “Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario, oleificio”. Si indicano gli elementi indispensabili per assicurare il corretto adempimento degli obblighi in materia di prevenzione degli incendi dei depositi di olio di oliva vergine che costituiscono un’attività soggetta al controllo dei vigili del fuoco per quantitativi di olio maggiori di 1 m3, e sono ascrivibili al p.to 12 dell’Allegato 1 del DPR 151/11.
Il documento è il frutto della collaborazione tra Associazioni di categoria (F.O.O.I. – Filiera Olivicola Olearia Italiana) ed Uffici della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e mette in comune, tra tutti gli attori della prevenzione incendi (titolari delle attività, tecnici antincendio, Comandi locali dei VVF), le best-practices da adottare per la messa a norma dei depositi di olio di oliva.
Le Linee guida rappresentano, per ogni fase del processo produttivo dei soli oli di oliva vergini ottenuti dal mero procedimento meccanico, un mezzo per individuare un insieme di misure di prevenzione e di protezione passiva ed attiva, finalizzate al contrasto del rischio di incendio nell’ambito della progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario-oleificio con deposito di olio d’oliva vergine.
Linee guida non cogenti
Il Comando VV.F. specifica che tali Linee guida non rappresentano una regola tecnica di prevenzione incendi, non hanno carattere di “cogenza”, ma costituiscono un utile indirizzo per i titolari delle attività e per i progettisti che potranno fare riferimento ai contenuti delle stesse per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendi.
Il documento può essere scaricato qui Linee_guida_olio_vegetale