Chiarimenti del ministero in merito ai materiali di riporto.
Se le matrici materiali di riporto non sono contaminate (cioè rispettano CSC- Concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo) possono “sempre” essere utilizzate “in situ”. Diversamente, prima di poter riutilizzare “in situ” il riporto, occorre eliminare la fonte di contaminazione e non l’intera matrice materiale di riporto.
Viene inoltre ribadito che, per escludere terre e rocce da scavo contenenti riporti dalla disciplina sui rifiuti, ai fini del loro riutilizzo in situ, si applicano comunque i criteri di conformità delle matrici materiali di riporto stabiliti dall’articolo 4, comma 3, d.P.R. 120/2017.
Il Ministero ricompone così il quadro gestionale di terre e rocce contenenti i riporti:
• se la componente antropica frammista a quella naturale non supera il 20% in peso, quantificata secondo il metodo di cui all’allegato 10 al d.P.R. terre e rocce, possono essere gestite come sottoprodotti;
• se non contaminate e conformi al test di cessione del D.M. 5 febbraio 1998 possono essere riutilizzate in situ perché non sono rifiuti. La verifica della non contaminazione si ha usando l’allegato 4 al d.P.R. 120/2017;
• se, invece, sono contaminate e non conformi all’indicato test di cessione, sono fonte di contaminazione.
Puoi scaricare qui la Circolare Ministero Ambiente 2017 15786
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