Secondo i Giudici del TAR
– ai sensi dell’art. 216, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 il termine per la riconduzione dell’attività di recupero dei rifiuti al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 214 e/o contenute negli atti autorizzativi è stabilito dall’autorità competente;
– che, al riguardo, non si può invocare l’analogia rispetto al termine concesso dall’ARPAM ai sensi degli art. 318-ter e 318-quater dello stesso T.U.A. in quanto la prescrizione ARPAM impone l’acquisizione dell’autorizzazione al recupero di legno trattato, e richiede dunque tempi più lunghi, mentre quella della Provincia implica il mero rispetto delle prescrizioni contenute nell’A.U.A., la quale autorizza al solo utilizzo di legno non trattato;
L’Ordinanza puoi scaricarla qui TAR Marche 2017 267
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