Da Tecnici24 una interessante pubblicazione in merito al Responsabile Tecnico Albo Gestione Rifiuti Tecnici24 nov 2017
“Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all’Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale gestori ambientali. Tale soggetto è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme a tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell’idoneità dei beni strumentali utilizzati.
Più specificamente, compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa. Tale figura professionale deve svolgere la propria attività in maniera effettiva e continuativa.
Una disciplina dettagliata dei compiti, delle funzioni e dei requisiti di idoneità e di formazione professionale del responsabile tecnico è stata definita dal D.M. 3 giugno 2014, n. 120, il quale ha affidato al Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali il compito di regolamentare l’esatta determinazione e il concorso dei requisiti del responsabile tecnico, sulla base di idonei titoli di studio, dell’esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione e della formazione.
In attuazione della predetta disciplina il Comitato dell’Albo, con due successive deliberazioni, entrambe datate 30 maggio 2017, ha definito le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche, nonché ha precisato la natura dell’esperienza professionale che il responsabile tecnico deve possedere per l’iscrizione nei diversi settori di attività, con particolare riferimento alle mansioni svolte ed alle responsabilità assunte.
Entrambe le delibere mirano ad assicurare l’esigenza che la qualificazione professionale richiesta al responsabile tecnico in relazione alle diverse attività soggette ad iscrizione sia determinata secondo criteri che, da un lato, non ostacolino l’accesso all’attività nelle classi più basse e, dall’altro, valorizzino l’esperienza maturata nei settori di attività più complessi. Esse inoltre rispettano l’obiettivo ed il vincolo di assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente nonché la sussistenza della effettiva professionalità richiesta per svolgere la funzione di responsabile tecnico.
Di notevole interesse la disciplina del periodo transitorio. Si prevede infatti che il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data del 16 ottobre 2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori. In tal caso il responsabile tecnico può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021.
Infine, le domande relative alla nomina di responsabili tecnici presentate alla data del 16 ottobre 2017 sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.”