Per l’integrazione del reato di combustione illecita di rifiuti ex articolo 256-bis del d. Lgs 152/2006 non è richiesta la dimostrazione del danno all’ambiente o del pericolo per la pubblica incolumità.
Il reato di combustione illecita di rifiuti è un reato di pericolo concreto e di condotta per cui ai fini dell’integrazione della fattispecie penale è sufficiente appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniere incontrollata (da tale condotta deriva il pericolo concreto per l’ambiente), mentre non è necessario dimostrare di avere arrecato un danno all’ambiente.
Non pertinente poi per la Cassazione il richiamo alla diversa ipotesi abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del d. Lgs 152/2006 che non rientra tra le attività di gestione di rifiuti solo se effettuato con le modalità ed alle condizioni indicate dall’articolo 182, comma 6-bis dello stesso d. Lgs 152/2006 in quanto non è questa la condizione del caso di specie.
La Sentenza può essere scaricata qui Cassazione penale 2017 52610
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