Secondo i Giudici:
… La nozione di rifiuto non si desume dall’inclusione nell’elenco di cui all’allegato A) o in quello di cui all’allegato D) della Parte Quarta del Codice dell’Ambiente, bensì dalla circostanza che il materiale o la sostanza rientrino o meno nella definizione di cui all’art. 3 punto 1 della direttiva 2008/98/CE, riprodotta testualmente nell’art. 183 del Codice dell’Ambiente, secondo cui è “rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione di disfarsi”. Infatti, secondo quanto prevede l’Allegato D) alla Parte Quarta del D. lgs. 152/2006, “L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui all’articolo 3, punto 1 della direttiva 2008/98/CE.”.
… La classificazione dei rifiuti con l’attribuzione del codice CER da parte del produttore ha finalità di semplificazione procedimentale ai fini dell’adozione delle corrette modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Essa non rileva, pertanto, ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, che attiene unicamente alla fase antecedente della mera rimozione del rifiuto dal terreno in cui è stato abbandonato, per poi essere avviato a smaltimento: fase in cui importa solo stabilire se l’oggetto o la sostanza abbandonata sul terreno possa, o meno, qualificarsi “rifiuto”, a prescindere dalla sua specifica classificazione (che attiene alla fase successiva dello smaltimento).
La sentenza qui TAR Torino 2017 1303