La combustione non autorizzata di materiale vegetale fuori del luogo di produzione configura il reato di gestione illecita di rifiuti, escluso invece il reato di combustione illecita.
La Cassazione nella sentenza 18 dicembre 2017, n. 56277 ha confermato la condanna di un’impresa che svolge l’attività di sistemazione parchi, giardini ed aiuole, che in più occasioni aveva trasportato, abbandonato e bruciato su un terreno di cui aveva la disponibilità rifiuti vegetali prodotti altrove in assenza di valido titolo abilitativo.
Trattasi di gestione illecita di rifiuti (articolo 256 del d. Lgs 152/2006), non essendo possibile applicare l’articolo 182, comma 6-bis, del medesimo d. Lgs 152/2006 perché affinché non si configuri il reato di gestione illecita di rifiuti il materiale vegetale deve essere bruciato sul luogo di produzione e al fine di essere usato come concime e ammendante.
Esclusa anche l’applicabilità dell’articolo 256-bis del d. Lgs 152/2006 sul reato di combustione illecita di rifiuti che non si applica ai casi di abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, ferma restando, come nel caso di specie l’applicazione delle sanzioni per gestione illecita ex articolo 256, comma 1.
Infine alla condanna per trasporto illecito segue la confisca obbligatoria, applicabile anche nel caso di patteggiamento, come stabilito dall’articolo 259, comma 2 d. Lgs 152/2006.
La sentenza la puoi scaricare qui cassazione penale 2017 56277