Secondo i Giudici del TAR
la recente giurisprudenza si è allineata al canone secondo cui i progetti di impianti di produzione di biogas vanno assoggettati al procedimento di VIA qualunque sia la loro potenza nominale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV – 2/9/2014 n. 4727 e altre pronunce citate)
Con successivo D.M. 30/3/2015 n. 52 sono state emanate le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome. ..
– il D.M. 30/3/2015 n. 52 ha affidato alle autorità regionali il compito di ridurre ulteriormente le soglie dimensionali di cui all’allegato IV della parte seconda del D. Lgs. 152/2006 o di stabilire criteri e condizioni per effettuare direttamente la procedura di VIA per determinate categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, ritenute meritevoli di particolare tutela dagli strumenti normativi di pianificazione e programmazione regionale; detta previsione, cronologicamente successiva all’adozione degli atti impugnati, deve comunque essere interpretata in conformità alle disposizioni comunitarie delle quali si è dato ampiamente conto (per cui il dato oggettivo della potenza dell’impianto è soltanto uno dei plurimi elementi meritevoli di approfondimento).
ed infine
– costituisce principio generale e consolidato, compendiato nella proposizione tempus regit actum, quello per cui la legittimità di un provvedimento amministrativo va scrutinata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente irrilevanza di novelle legislative che non possono in alcun caso legittimare ex post precedenti atti amministrativi (Consiglio di Stato, sez. VI – 5/7/2017 n. 3311; sez. IV – 11/11/2014 n. 5525 e la giurisprudenza ivi evocata): solo laddove medio tempore muti il quadro normativo che governa il procedimento, le fasi residue sono rette dalla normativa vigente nel momento del loro svolgimento …
Qui la sentenza TAR Brescia 2017 1478