• distanza degli impianti di trattamento aerobico/anaerobico

    Secondo i Giudici del Consiglio di Stato

    … I motivi sono fondati, in relazione al lamentato vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, e devono essere, pertanto, accolti in relazione a tale censura – con assorbimento degli altri motivi -, con conseguente annullamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali della Regione Veneto, nella parte in cui esso prevede (art. 1.3.7.2, distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici – all. A), che la distanza degli impianti di recupero aerobico e anaerobico di matrici organiche non possa essere inferiore a 500 metri da edifici pubblici e abitazioni, anche singole, purchè stabilmente occupate.

    Rileva il Collegio che la previsione della distanza minima di 500 metri, come innanzi indicata, non risulta supportata da alcuna particolare istruttoria; né la Regione ha motivato la necessità di un sensibile “aggravamento” della limitazione (pari al raddoppio della distanza originariamente prevista), e ciò pur in presenza di un parere favorevole della Commissione VAS sulla limitazione di minore entità.

    La stessa Regione Veneto, d’altra parte, afferma (v. pag. 8 memoria del 12 maggio 2017) che la disposizione è stata inserita con un emendamento nel corso della discussione in Consiglio Regionale e che essa costituisce “espressione di una scelta discrezionale dell’organo legislativo regionale”.

    Orbene, è senza dubbio da confermare la consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo, che afferma sia che la Pubblica Amministrazione gode di piena discrezionalità in ordine alle scelte operate in tema di atti di pianificazione del territorio; sia che non ha il dovere di motivare in modo puntuale ogni singola scelta effettuata; sia, infine che la motivazione delle scelte di governo del territorio, sufficientemente espressa in via generale, è desumibile sia dai documenti di accompagnamento all’atto di pianificazione urbanistica, sia dalla coerenza complessiva delle scelte effettuate dall’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio 2016 n. 2221; sez. IV, 26 marzo 2014 n. 1459.

    Ma, nel caso di specie, per un verso dai documenti di accompagnamento (piano adottato, parere commissione VAS) risulta una diversa previsione della limitazione in esame; per altro verso, non vi è alcuna istruttoria supplementare e motivazione che riesca a far comprendere la ragione della diversa decisione assunta sul punto.

    In definitiva, ciò che è richiesto non è una motivazione “specifica” in luogo di una motivazione generale e complessivamente desumibile da tutta la documentazione, ma una diversa istruttoria o un diverso ragionevole apprezzamento di quella già svolta che rendano intellegibile il mutamento della scelta in precedenza operata dalla medesima Amministrazione…

    La sentenza qui CdS 2018 66

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