La Commissione Interpelli si sofferma su uno dei temi e dei rischi più rilevanti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: la sicurezza nell’uso di macchine e attrezzature. E lo fa in risposta ad un quesito sull’articolo 23 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) in materia di fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro.
Articolo 23 – Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. |
Veniamo dunque all’Interpello n. 1/20 INTERPELLO-N-1-2017-13-DICEMBRE-2017-FRIULI
Ebbene la Commissione ritiene che la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell’ambito di applicazione delle citate disposizioni normative, in considerazione della relativa ratio legis.