Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha diramato una circolare in cui vengono precisati alcuni aspetti sui requisiti del responsabile tecnico e sul regime transitorio.
Secondo quanto precisato dall’Albo nazionale gestori ambientali (circolare 12 gennaio 2018, n. 59), il responsabile tecnico che ricopre tale ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) è da ritenersi idoneo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4).
Nel documento sono poi forniti chiarimenti sull’affiancamento al responsabile tecnico (articolo 1, comma 2, lettera d) della delibera 6/2017) e sulle verifiche di idoneità (articolo 2, commi 3 e 5), con la modulistica da utilizzare per la richiesta di dispensa.
La circolare si chiude con alcune indicazioni sull’applicabilità del regime transitorio stabilito dalla delibera 6/2017 (articolo 3) che, ricordiamo, è entrata in vigore il 16 ottobre 2017.
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