Secondo i Giudici
“… l’inizio lavori, ai sensi dell’art. 15, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia), deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizirilevati sul posto. Pertanto i lavori debbono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici ( cfr. ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 19 settembre 2017).”
Qui la sentenza CdS 2018 467
If you enjoyed this article please consider sharing it!
Studio Associato Prof. Laricchiuta , Prof.ssa Lopane
70122 BARI (BA)
info@laricchiuta.it