la protrazione del deposito dei rifiuti per un periodo superiore all’anno non individua un elemento costitutivo del reato di discarica abusiva
secondo i Giudici:
«…è configurabile il reato di discarica non autorizzata o abusiva nel caso di abbandono reiterato di rifiuti anche se il loro deposito abbia durata inferiore ad un anno, in quanto la protrazione del deposito dei rifiuti per un periodo superiore all’anno non individua un elemento costitutivo della fattispecie, in particolare non incidendo l’equiparazione del deposito temporaneo protrattosi per oltre un anno alla realizzazione di una discarica, contenuta nel d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 2, sulla configurabilità del reato di discarica abusiva ove si sia appunto in presenza, …, di un abbandono reiterato di rifiuti»
«…l’abbandono differisce dalla discarica abusiva per la mera occasionalità, desumibile dall’unicità ed estemporaneità della condotta – che si risolve nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive – e dalla quantità dei rifiuti abbandonati, mentre nella discarica abusiva la condotta o è abituale – come nel caso di plurimi conferimenti – o, pur quando consiste in un’unica azione, è comunque finalizzata alla definitiva collocazione di una ingente quantità di rifiuti “in loco” »
Qui la sentenza Cassazione penale 2018 4573
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