…. In tema di reato omissivo improprio, la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso (Sez. 4, n. 24462 del 06/05/2015, Ruocco; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 34375 del 30/05/2017, Fumarulo; Sez. 4, n. 5273 del 21/09/2016, dep. 2017, Ferrentino; Sez. 4, n. 7783 dell’11/02/2016, Montaguti).
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