Secondo i Giudici:
A tale proposito deve osservarsi che, secondo quanto disposto dall’art. 252, comma 1 d.lgs. 152\06, i siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.
All’individuazione di tali siti si provvede, secondo quanto dispone il comma 2 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con le regioni interessate, secondo principi e criteri direttivi specificamente indicati.
Inoltre, specifica il comma 3 dell’art. 252, ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.
Il successivo comma 4 attribuisce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle attività produttive, la procedura di bonifica di cui all’art. 242 d.lgs. 152\06 dei siti di interesse nazionale.
Dal tenore letterale delle richiamate disposizioni la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente ritenuto che la stessa procedura di individuazione dei siti di interesse nazionale ne evidenzia la potenziale contaminazione, con la conseguenza che il presupposto indicato dall’art. 242 d.lgs. 152\06 del “verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito” che obbliga all’attivazione delle procedure operative ed amministrative indicate nel medesimo articolo resta assorbito dall’inclusione dell’area nel sito di interesse nazionale (così T.A.R. Lazio (RM), Sez. I, n. 8920 del 15\10\2008), giungendo anche a ritenere che l’edificabilità delle aree ricomprese nel sito inquinato d’interesse nazionale è subordinata alla completa bonifica dei suoli (TRGA Trento, Sez. Unica, n. 382, del 20\11\2013).
Ne consegue che la inclusione di una determinata area all’interno del perimetro di un sito di interesse nazionale ne presuppone la potenziale contaminazione rendendola soggetta a caratterizzazione.
la sentenza di Cassazione penale è la n° 5075 del 2018