Secondo i Giudici:
In particolare, è principio giurisprudenziale consolidato e condiviso dalla Sezione quello per cui “il principio di precauzione fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione; l’applicazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali” (Consiglio di Stato, sez. V, 18 maggio 2015 n. 2495).
La valutazione di tali rischi deve essere seria e prudenziale, condotta alla stregua dell’attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, e, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, può anche condurre a non autorizzare l’attività pericolosa nel caso in cui, anche utilizzando le migliori tecniche disponibili, non sia possibile scongiurare con ragionevole certezza l’insorgere di danni per l’ambiente e per la salute umana, soprattutto nei casi – come quello in esame – in cui sia riscontrabile un’evidente sproporzione tra l’utilità pubblica e privata derivante dall’attività pericolosa (la possibilità di conferire rifiuti non pericolosi in un nuovo sito di discarica) e gli effetti potenzialmente disastrosi derivanti dall’ipotetico realizzarsi dei rischi paventati dall’Amministrazione (la contaminazione dell’acquifero profondo, in un’area contraddistinta dalla presenza di numerosi pozzi a servizio dei Comuni circostanti).
Qui la Sentenza TAR Piemonte 2018 99