Secondo i Giudici del TAR Puglia:
… non può accogliersi la tesi di parte ricorrente che lamenta la sussistenza di una sproporzione tra le carenze documentali rilevate e gli effetti negativi che la Regione ne ha fatto discendere, introducendo, in tal modo, un termine decadenziale non conforme a legge.
Infatti, se è incontestabile che in ipotesi di carenze documentali l’Amministrazione non possa procedere al rigetto dell’istanza (v. TAR Valle d’Aosta, sez. I, n. 34/2011; TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 3170/2011), dovendo garantire all’interessato la possibilità di integrazione per basilari esigenze di collaborazione, lealtà procedimentale e buona amministrazione, è invece legittimo il rigetto qualora, a seguito delle molteplici richieste di integrazione – formulate nell’ottica di un dovere di collaborazione istruttorio -, l’interessato ometta di fornirle, non mettendo l’autorità amministrativa in condizione di esaminare compiutamente la domanda (in tal senso TAR Puglia, Bari, sez. II, n. 1760/2011), essendo in tal caso il procedimento avviato dall’istanza destinato comunque ad una conclusione non favorevole.
Qui la sentenza TAR Bari 2018 193
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