Chiarimenti del Ministero sul rispetto dei valori limite per gli impianti di coincenerimento.
Dal combinato disposto del comma 1 e del comma 1-bis dell’articolo 237-nonies del d. Lgs 152/2006 risulta che, solo gli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio devono comunque assicurare il rispetto dei valori limite di emissione (per carbonio organico totale e per monossido di carbonio) fissati nell’Allegato 1, paragrafo A della parte IV, d. Lgs 152/2006.
Per le emissioni degli altri inquinanti resta ferma invece l’applicazione dei limiti previsti dall’Allegato 2, parte A della parte IV, d. Lgs 152/2006, come stabilito dalla dal comma 1 dell’articolo 237-nonies.
circolare Ministero Ambiente 2018 3216
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