Secondo i Giudici il reato di cui all’art. 256, comma 2, lett. a), d. Lgs n. 152 del 2006 è stato correttamente ascritto in quanto:
.. è stato evidenziato come sia stata constatata la presenza di serbatoi in vetroresina colmi di percolato oltre il limite di sicurezza, tanto che il liquame in essi contenuto si era riversato nella sottostante vasca di sicurezza fino a riempirla; da questa il percolato era poi fuoriuscito sul terreno circostante, a causa delle fessurazioni presenti nel muro perimetrale di contenimento: tale circostanza è stata riferita concordemente dai testimoni che avevano eseguito il sopralluogo, che hanno riferito di aver riscontrato la presenza di percolato fuoriuscito o trasudato dalla vasca di sicurezza, colma oltre il limite consentito.
Sulla base di queste univoche risultanze è stata, quindi, correttamente affermata la configurabilità di un deposito incontrollato di rifiuti, in quanto la natura liquida della sostanza inquinante non esclude l’applicazione della disciplina in materia di rifiuti, quando, come nel caso in esame, il suo smaltimento non avvenga tramite scarico diretto, ma sui terreno …
qui la sentenza Cassazione penale 2018 15770
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