La causa riguarda un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in località “Cappellucia” di Marcianise e installato in loco da circa venti anni sulla base di vari atti amministrativi di assenso, emessi anche dal Comune di Marcianise.
Il Dirigente ha annullato in autotutela permesso di costruire ravvisando, oltre ad una non fedele rappresentazione dello stato dei luoghi, una non compatibilità dell’impianto stesso con le previsioni poste dal PRG per l’area di insistenza, per essere questa destinata a zonaomogenea E – Agricola.
Secondo i Giudici del TAR … ferma restando la preferenza espressa per le aree industriali, in ogni caso ciò che assume rilevanza decisiva resta la verifica in concreto della compatibilità dell’impianto per l’area di localizzazione, per cui la circostanza che l’impianto non sia localizzato in zona industriale, ma in zona agricola, non costituisce ex se motivo ostativo alla sua ammissibilità; e ciò tanto più nel caso di specie, in cui l’ufficio tecnico comunale nessuna peculiare indagine in concreto ha svolto, né risulta che la zona sia gravata da particolari vincoli, o ancora che abbia una vocazione agricola di particolare pregio.
Qui la Sentenza TAR Napoli 2018 2279
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