Il 31 marzo 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficialedella UE il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI).
Il Regolamento si applica a decorrere dal21 aprile 2018(è a decorrere da questa data che è abrogata la Direttiva 89/686/CEE)
Il regolamento si applica aidispositivi di protezione individuale(DPI) definiti (art. 3) come:
a) “dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;
c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell’uso”.
Gli articoli e gli allegati del Regolamento 2016/425
CAPO I Disposizioni Generali (Articolo 1/7)
CAPO II Obblighi degli operatori economici (Articolo 8/13)
CAPO III Conformità del DPI (Articolo 14/17)
CAPO IV Valutazione della conformità (Articolo 18/19)
CAPO V Notifica degli organismi di valutazione della conformità (Articolo 20/36)
CAPO VI Vigilanza del mercato dell’unione, controlli sui DPI che entrano nel mercato dell’Unione e procedura di salvaguardia dell’Unione (Articolo 37/41)
CAPO VII Atti delegati e atti di esecuzione (Articolo 42/44)
CAPO VIII Disposizioni transitorie e finali (Articolo 45/48)
Allegati
ALLEGATO I – Categorie di rischio dei DPI
ALLEGATO II – Requisiti essenziali di salute e di sicurezza
ALLEGATO III – Documentazione tecnica per i DPI
ALLEGATO IV – Controllo interno della produzione
ALLEGATO V – Esame UE del tipo
ALLEGATO VI – Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione
ALLEGATO VII – Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali
ALLEGATO VIII – Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione
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