• Avvocatura UE, End of Waste

    Queste le Conclusioni  dell’avvocato generale UE JULIANE KOKOTT presentate il 29 novembre 2018 per la Causa C-60/18 che riguarda «Direttiva 2008/98/CE – Rifiuti – Cessazione della qualifica di rifiuto – Recupero – Criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto dei fanghi di depurazione – Mancanza di criteri a livello europeo o nazionale»

    Questo il  Contesto normativo

    A.      Direttiva sui rifiuti

    4.        In conformità dell’articolo 3, punto 1, della direttiva sui rifiuti, «si intende per: “rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi».

    5.        L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva in questione contiene la gerarchia dei rifiuti:

    «La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

    a)      prevenzione;

    b)      preparazione per il riutilizzo;

    c)      riciclaggio;

    d)      recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e

    e)      smaltimento».

    6.        Determinante ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto è l’articolo 6 della direttiva sui rifiuti:

    «1.       Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell’articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

    a)      la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;

    b)      esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

    c)      la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e

    d)      l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

    I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.

     

    Ebbene secondo l’avvocato UE  La cessazione della qualifica di rifiuto di una sostanza o di un oggetto presuppone pertanto che siano soddisfatte due condizioni. In primo luogo, il detentore della sostanza o dell’oggetto di cui trattasi non deve disfarsene o avere l’intenzione o l’obbligo di disfarsene ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva sui rifiuti e, in secondo luogo, la sostanza o l’oggetto devono essere resi utilizzabili mediante un’operazione di recupero senza mettere in pericolo la salute umana e senza nuocere all’ambiente.

    Ciò detto l’avvocato UE

    Propongo pertanto alla Corte di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale nei seguenti termini:

    In conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, gli Stati membri possono prevedere che, di norma, i rifiuti siano assoggettati alla normativa relativa ai rifiuti fintantoché non soddisfino i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto stabiliti, per il rispettivo specifico tipo di rifiuti, mediante un atto giuridico europeo o nazionale di portata generale.

    Tuttavia, in mancanza di tali criteri, il detentore dei rifiuti ha diritto di chiedere all’autorità competente o a un giudice di uno Stato membro di accertare, per determinati rifiuti, la cessazione della qualifica di rifiuto se, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti e dello stato più avanzato delle conoscenze scientifiche e tecniche, tali rifiuti sono stati resi utilizzabili al di là di ogni ragionevole dubbio attraverso un’operazione di recupero, senza compromettere la salute umana o danneggiare l’ambiente o senza che il detentore se ne disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene a norma dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98.

    Qui il contributo dell’avvocato UE Conclusioni avvocato UE causa C 60 18

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