Secondo i Giudici
1. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 26 gennaio 2016 ha parzialmente riformato, concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario, la decisione con la quale, in data 7 aprile 2014, il Tribunale di Bergamo aveva affermato la responsabilità penale di Luigi FENAROLI in ordine al reato di cui all’articolo 256, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 152/2006, perché, quale sindaco del comune di Roncola, gestendo un centro di raccolta rifiuti differenziati in modo difforme da quanto prescritto dal d. m. 8 aprile 2008 (modificato dal Decreto Ministeriale 13 maggio 2009) ometteva di predisporre una pavimentazione di calcestruzzo per l’impermeabilizzazione del fondo, una copertura per i rifiuti pericolosi, contenitori in tenuta stagna, cartelli ed etichette per distinguere le diverse tipologie di rifiuti, sistemi per garantire la separazione dei rifiuti fino al conferimento all’impianto di smaltimento, nonché sistemi antincendio, effettuando, di fatto, in mancanza della prescritta autorizzazione, lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi (quali batterie, frigoriferi, bombole di gas, motoveicoli fuori uso) e non pericolosi (quali plastica, metallo, cartone, materassi, cucine, pneumatici fuori uso). Fatti accertati in Roncola, dal 13 novembre 2009 al 28 settembre 2011.
Qui la sentenza Cassazione penale 20018 51576
If you enjoyed this article please consider sharing it!
Studio Associato Prof. Laricchiuta , Prof.ssa Lopane
70122 BARI (BA)
info@laricchiuta.it