E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018, il Decreto 23 novembre 2018, recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche al decreto 3 agosto 2015”.
Con questo decreto – in vigore dal 2 gennaio 2019 – il Ministero dell’interno ha approvato la Regola tecnica verticale riguardante le attività commerciali, in cui è prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, individuate con il numero 69 nell’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (dal 2 gennaio 2019), ovvero per quelle di nuova realizzazione.
Le disposizioni della Regola tecnica si possono applicare alle medesime attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010 (la Regola tecnica del 2010).
Qui il D.M. 23 novembre 2018
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