E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
La Corte di Cassazione in riferimento a questa ipotesi di
reato di cui all’art. 452 bis cod. pen … in concorso con altro soggetto, quale amministratore unico di una società, per avere cagionato abusivamente una compromissione e un deterioramento significativi e misurabili di rilevanti porzioni del suolo e del sottosuolo, svolgendo un’attività di coltivazione di una cava che aveva cagionato una frana di dimensioni pari a 2,5 ha di superficie (157 m di lunghezza e 230 m di larghezza), travolgendo gli edifici di alcune attività commerciali e compromettendo la sicurezza di altri immobili.
ha precisato che:
La prospettazione difensiva si basa sull’assunto che il delitto di cui all’art. 452 bis cod pen. sia un reato a condotta vincolata, essendo configurabile solo nel caso della introduzione o immissione in un dato ambiente di agenti nocivi ad esso estranei, e richiama, a tal fine, la rubrica della disposizione, la quale fa riferimento all’«inquinamento ambientale». Tale assunto si pone, però, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte – richiamata dallo stesso ricorrente e fatta propria dal Tribunale del riesame – la quale muove dall’affermazione che la compromissione e il deterioramento, di cui al delitto di inquinamento ambientale previsto dall’art. 452 bis cod. pen., consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, dell’originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel caso della “compromissione”, da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi e, nel caso del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio strutturale, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi (Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rv. 269489 – 01; Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, Rv. 268059 – 01). E si è osservato che, per comprendere la portata di tali termini, non assume decisivo rilievo la rubrica dell’articolo («inquinamento ambientale»), né è di ausilio la definizione di inquinamento contenuta nell’art. 5, comma 1, lettera i-ter), del d.lgs. n. 152 del 2006, perché tale definizione ha portata limitata a quell’ambito; tanto più che, quando lo ha ritenuto necessario a fini definitori, la legge n. 68 del 2015 ha espressamente richiamato il d.lgs. del 2006 o altre disposizioni.
qui la sentenza Cassazione penale 2019 6264