La Corte di Appello di Perugia … condannava alla pena di mesi 8 di reclusione … per il reato di cui all’art. 589 co. 2 cod. pen. perché nelle qualità di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione (CSP) e per l’esecuzione (CSE), per colpa generica e specifica, in violazione dell’art. 2087 cod. civ. e delle sotto specificate norme di prevenzione cagionava la morte dell’operaio …. , che cadeva da un’altezza di circa 7-8 metri a causa del cedimento della copertura in cemento armato di un capannone sulla quale stava lavorando per ii montaggio di una nuova copertura metallica indispensabile per l’installazione di pannelli fotovoltaici. L’operaio precipitava da detta altezza mentre stava camminando sul tetto in amianto per raggiungere una prolunga elettrica a cui avrebbe dovuto collegare alcuni attrezzi alimentati a corrente elettrica.
Secondo i Giudici:
con una serie di sentenze concordanti (17631/2009, 38002/2008, 24010/2004, 39869/2004) ha stabilito una responsabilità del coordinatore per l’esecuzione in quanto garante della sicurezza dei lavoratori nel cantiere ed ha specificato che si tratta di una posizione di garanzia che si affianca, in modo autonomo e indipendente, a quella del datore di lavoro e del committente. Anche se -è stato ulteriormente precisato- il coordinatore per l’esecuzione non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale.
la previsione dello svolgimento delle operazioni “per zone” della copertura non significasse, come sostenuto dai difensori, che l’intera copertura sulla quale gli operai erano chiamati ad agire non dovesse essere resa sicura, al fine di evitare che un’imprudente confidenza sull’apparente portanza della copertura in eternit potesse indurre qualche operaio a staccarsi dalle linee salvavita per spostarsi per qualsiasi motivo sulle zone non coperte dalle linee; in secondo luogo perché l’obbligo del coordinatore è la concreta verifica delle imprese e lavoratori autonomi effettivamente presenti in cantiere.
mancanza di una concreta e reale attività di controllo, svolta invece in maniera puramente formale, secondo i giudici di merito, l’affermazione dell’imputato di non essere a conoscenza della circostanza che la ditta …. stesse lavorando in cantiere, quando, invece, la stessa era presente da quasi una settimana.
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