• sito potenzialmente inquinato, comunicazione

    Il reato di mancata effettuazione della comunicazione, prevista in caso di imminente minaccia di danno ambientale di un sito inquinato dal combinato disposto degli artt. 242 e 257 d.lgs. 152/2006, è configurabile soltanto nei confronti del responsabile dell’inquinamento.

     

    Così i Giudici si sono espressi nella sentenza in esame:

    1. … l’art. 242, d.lgs. 152\06 stabilisce, al primo comma, che, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito, il responsabile dell’inquinamento deve mettere in opera, entro ventiquattro ore, le misure necessarie di prevenzione e deve darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’art. 304, comma 2 del medesimo decreto legislativo (la medesima procedura va applicata all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione).
    2. … l’art. 304 prevede, al secondo comma, che le misure di prevenzione e di messa in sicurezza, da effettuarsi, ai sensi del comma 1, quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, devono essere precedute “da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia, che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell’operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire”. La mancata effettuazione della comunicazione è sanzionata dall’art. 257, comma primo, d.lgs. 152\06.

    3. Sebbene l’art. 257 richiami genericamente l’art. 242, sembra evidente che il riferimento deve ritenersi effettuato alla comunicazione di cui al primo comma di tale ultima disposizione e non anche agli altri obblighi di informazione previsti dagli altri commi, dal momento che lo scopo evidente della disposizione penale è quello di sanzionare l’omessa preliminare informazione dell’evento potenzialmente inquinante ai soggetti individuati dalla legge, affinché prendano cognizione della situazione e possano verificare lo sviluppo delle attività ripristinatorie, come già osservato dalla giurisprudenza di questa Corte

    4. destinatario dell’obbligo è il responsabile dell’evento potenzialmente inquinante e non anche colui che, pur essendo proprietario del terreno interessato dall’evento, non lo abbia cagionato (Sez. 3, n. 18503 del 16/3/2011, Burani, Rv. 250143), aggiungendo che il reato si configura, inoltre, anche nel caso in cui intervengano sul luogo dell’inquinamento gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale, in quanto tale circostanza non esime l’operatore interessato dall’obbligo di comunicare agli organi preposti le misure di prevenzione e messa in sicurezza che intende adottare, entro 24 ore ed a proprie spese, per impedire che il danno ambientale si verifichi l’individuazione del destinatario del precetto in colui il quale cagiona l’inquinamento si ricava dal dato letterale dell’art. 257, comma 1, ove non vengono menzionati altri soggetti nonostante l’art. 242 preveda che la procedura di comunicazione debba trovare applicazione anche all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, facendo anche rilevare come l’autonomia della posizione di colui il quale cagiona l’inquinamento rispetto a quella di colui il quale accerti la sussistenza di contaminazioni sul suolo è rimarcata dall’art. 245, che ha per oggetto gli obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione.

    5. l’obbligo di comunicazione per gli “interessati non responsabili” risiede, in realtà, nell’art. 245 e non già nell’art. 242 richiamato unicamente dall’art. 245 stesso per la disciplina degli aspetti procedimentali, con la conseguenza che, se il legislatore avesse voluto fare riferimento nell’art. 257 anche a coloro che non hanno cagionato l’inquinamento, non solo avrebbe dovuto menzionare anche questi ultimi quali soggetti attivi del reato, ma necessariamente avrebbe dovuto fare riferimento all’art. 245 (e non all’art. 242) per individuare l’obbligo di comunicazione gravante su questi ultimi.

     

    qui la sentenza Cassazione penale 2020 2686

     

     

     

     

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