Con Deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2020, il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali ha disciplinato le procedure per la cessazione dell’incarico di responsabile tecnico dell’impresa, anche per perdita dell’idoneità (già prevista all’art. 13, comma 1, del D.M. n. 120/2014).
La deliberazione entra in vigore il 4 maggio 2020; viene di conseguenza abrogata la circolare del 14 dicembre 2012, Prot. n. 1544/Albo/Pres.
I punti salienti della deliberazione sono riassunti nei seguenti 5:
1) In caso di cessazione dell’incarico di responsabile tecnico, per qualsiasi causa, l’impresa può proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico vengono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante /i indicato /i dall’impresa. Il periodo transitorio di 90 giorni cessa con il provvedimento della Sezione di conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti per le categorie di iscrizione interessate (art. 1).
2) L’impresa è tenuta a dare comunicazione, per via telematica, alla Sezione regionale competente della cessazione dell’incarico del responsabile tecnico, nel termine di 30 giorni consecutivi dal suo verificarsi. A sua volta il responsabile decaduto deve dare comunicazione, oltre che all’impresa, anche alla Sezione regionale a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e non viene esonerato fino alla ricezione da parte della Sezione regionale della comunicazione di cessazione inviata dall’impresa o dal responsabile tecnico (art. 2).
3) In caso di sopravvenuta perdita di idoneità del responsabile tecnico, la procedura si articola in questo modo:
4) Decorso il periodo transitorio di 90 giorni (previsto dall’art. 1) o i 90 giorni dopo la scadenza dell’idoneità (previsto dall’art. 3, comma 2) e in assenza di provvedimento della Sezione relativo alla conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico, l’impresa non può presentare domande di variazione e di rinnovo dell’iscrizione per le categorie d’iscrizione interessate dalla carenza del requisito del responsabile tecnico (art. 4).
5) All’articolo 5 vengono previste le seguenti sanzioni:
– decorso il termine di cui al comma 1 dell’art. 2 (comunicazione entro 30 giorni), la Sezione avvia il procedimento disciplinare finalizzato alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione per le categorie d’iscrizione interessate;
– decorso il termine di cui al comma 2 dell’art. 1 (proseguimento dell’attività oltre i 90 giorni), in assenza di provvedimento della Sezione, relativo alla conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti, la Sezione regionale stessa avvia, ai sensi degli articoli 20, comma 1, lettera b), e 21 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell’impresa dall’Albo per le categorie d’iscrizione interessate.
qui la Deliberazione 1_30.01.2020