Nel caso di incertezze normative oggettive le sanzioni amministrative per violazione della normativa non sono applicabili.
La Corte di Cassazione (ordinanza 6872/2020) ha così accolto il ricorso presentato da un privato contro un atto di contestazione con il quale l’Agenzia delle entrate aveva irrogato una sanzione.
Secondo il ragionamento della Cassazione:
… il Collegio ritiene corretta la valutazione del giudice d’appello circa la sussistenza di “obbiettive condizioni di incertezza” -ai sensi degli artt. 8 dei d.lgs. n. 546 del 1992, 6, comma 2, D. Lgs. n. 472/97 e 10, comma 3, L. n. 212/00- ossia una c.d. incertezza normativa oggettiva, la quale assurge a causa di esenzione del contribuente dalle sanzioni amministrative previste per violazioni di norme tributarie laddove integri una “condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione” (nello stesso senso, Cass. n. 4616 del 2016); con la specificazione che “tale verifica è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, non implicando un giudizio di fatto, riservato all’esclusiva competenza del giudice di merito, ma una questione di diritto, nei limiti in cui la stessa risulti proposta in riferimento a fatti già accertati e categorizzati nel giudizio di merito” (Cass. n. 4394/2014, n. 24670/2007)…
qui Cassazione penale ordinanza 6872 2020