Con ordinanza del 23 luglio 2019 il Tribunale di Avellino ha respinto la richiesta di riesame nei confronti del decreto del 11 luglio 2019, con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva convalidato il sequestro di un fondo in Comune di Solofra e dei rifiuti ivi depositati eseguito in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria, disponendo contestualmente il sequestro preventivo sia dell’area sia dei rifiuti, in relazione al reato di cui all’art. 256 d.lgs. 152/2006.
Il Tribunale, nel disattendere la richiesta di riesame, fondata sulla qualificabilità come sottoprodotti e non come rifiuti dei cubetti in porfido derivanti dal lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale del Comune di Solofra (consistenti nella rimozione di tali cubetti), in quanto destinati a essere riutilizzati, accumulati dall’impresa amministrata dal ricorrente in un terreno di proprietà comunale, ha sottolineato che i cubetti accatastati nell’area in questione erano frammisti a materiale bituminoso e a calcestruzzo cementizio, certamente qualificabili come rifiuti derivanti da lavorazioni edili, per la raccolta dei quali detta impresa era priva della necessaria autorizzazione. Il Tribunale ha, inoltre, sottolineato che nella medesima area risultavano accumulati cubetti in porfido frammisti a materiale bituminoso e calcestruzzo derivanti da lavorazioni edili eseguite nel 2018, escludendo di conseguenza la configurabilità di un deposito temporaneo o preliminare, realizzato in vista di successive operazioni di smaltimento, o di una messa riserva, funzionale a successive.
I Giudici ritengono infondato il ricorso in quanto
… la mancanza di certezza in ordine al riutilizzo (desunta, in modo logico, dalla presenza di materiali provenienti da lavori eseguiti nell’anno 2018), unitamente alla necessità di sottoporre i cubetti in porfido, per poterli riutilizzare o commerciare, a delle operazioni di trattamento esulanti dalla normale pratica industriale .., in quanto per la separazione da essi dei residui di materiale bituminoso e cementizio non sono chiaramente sufficienti operazioni preliminari di pulitura e lavaggio (occorrendo interventi non marginali, da eseguire con strumenti meccanici e dai quali sono destinati a originarsi non modeste quantità di scarti …), escludono che essi, nello stato in cui sono stati rinvenuti, possano essere qualificati come sottoprodotti, con la conseguente correttezza della affermazione del Tribunale della sussistenza di indizi del reato contestato al ricorrente.
Qui la Sentenza Cassazione penale 2020 14746