.. anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 127/2016 (entrato in vigore il 28/07/2016) , per il quale: “[…] ove venga espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell’articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione”.
Quindi l’espressione, in seno alla conferenza di servizi convocata per il rilascio del provvedimento di VIA, di un dissenso motivato da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela di un interesse sensibile, quale quello paesaggistico, impediva alla conferenza di servizi di procedere ulteriormente e rendeva doverosa, ai fini del superamento del dissenso espresso, la rimessione della decisione al Consiglio dei ministri, pena il difetto assoluto di attribuzione dell’Amministrazione procedente ai fini dell’esercizio del potere provvedimentale, ai sensi dell’art. 21-septies, l. n. 241 cit..
Infatti, la rimessione della questione al Consiglio dei ministri comporta una nuova attribuzione di potere provvedimentale in capo a tale organo, unico competente a decidere e la cui deliberazione costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2018 n. 6772).
qui la sentenza TAR Latina 202 2020