L’autorizzazione integrata ambientale è stata introdotta dal d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, emanato in attuazione integrale della direttiva n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, al fine di sostituire con un unico titolo abilitativo i molti che, in precedenza, erano necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all’azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco, e incide quindi sugli aspetti gestionali dell’impianto. L’A.I.A. consente così al privato di avere come interlocutore un unico ente pubblico, con l’eliminazione del rischio di valutazioni contraddittorie da parte di enti diversi, sia pure nell’ambito dell’esercizio delle (diverse) rispettive competenze e in questa prospettiva il modulo impiegato della conferenza dei servizi, ai sensi dell’art. 14, l. n. 241 del 1990, è proprio funzionale alla confluenza, in un unico ambito, dell’apporto di tutte le amministrazioni interessate .
L’art. 29-octies, commi 1 e 10, d.lgs. n. 152 cit. prevede che: “1. L’autorità competente riesamina periodicamente l’autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni” e che “10. Il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater”.
In particolare, l’art. 29-quater, d.lgs. n. 152 cit. stabilisce l’obbligo di inviare al privato la comunicazione di avvio del procedimento di riesame dell’A.I.A. e contempla la convocazione, da parte dell’Autorità compente, di un’apposita conferenza di servizi alla quale sono invitate le Amministrazioni competenti in materia ambientale, oltre al soggetto cui è stata rilasciata l’autorizzazione da riesaminare.
La convocazione alla conferenza di servizi del privato, deriva direttamente dall’art. 29-octies, comma 10, d.lgs. n. 152 cit., che codifica in questo settore il noto principio generale del c.d. contrarius actus, in forza del quale per l’emanazione di un provvedimento di annullamento, revoca o modifica di uno precedente devono essere usate le stesse forme e la medesima procedura seguite nell’adottare l’atto da annullare, revocare o modificare.
Qui la sentenza TAR Latina 2020 417