Il comma 1085 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Legge di bilancio 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ha modificato nella seguente maniera il D.M. 21 marzo 1973:
A decorrere dall’anno 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui all’articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, non trova applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista dal comma 2 del medesimo articolo 13-ter. Restano ferme, per le predette bottiglie, le altre condizioni e prescrizioni previste dal citato articolo 13-ter.
Quindi in via definitiva sarà utilizzato polietilentereftalato (PET) riciclato per la produzione di bottiglie per uso alimentare a queste condizioni:
Articolo 13-ter del D.M. 21 marzo 1973
1. In deroga a quanto stabilito all’articolo 13 è consentita la produzione di bottiglie e vaschette per alimenti in polietilentereftalato a condizione che:
a) la materia plastica di recupero sia costituita da bottiglie di polietilentereftalato originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal presente decreto e dalla normativa comunitaria vigente;
b) i produttori di bottiglie e di vaschette per alimenti impieghino polietilentereftalato riciclato prodotto da un processo di riciclo in grado di garantire la conformità dell’oggetto finito all’articolo 3 del regolamento Ce n. 1935/2004;
c) lo specifico processo di riciclo che fornisce il polietilentereftalato riciclato sia inserito nel “Registro delle domande valide per l’autorizzazione del processo di riciclo” sottoposte all’Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell’articolo 13 del regolamento Ce n. 282/2008.
3. Le vaschette per alimenti di cui al comma 1 possono essere impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo, ma non devono essere utilizzate in forno convenzionale o in forno a microonde.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle bottiglie e vaschette per alimenti legalmente fabbricate e/o commercializzate in uno Stato membro dell’Unione Europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricate in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (Efta), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (See).
5. I produttori di bottiglie e vaschette per alimenti che impieghino materia prima plastica riciclata devono notificare all’Autorità sanitaria territorialmente competente l’impiego di polietilentereftalato riciclato, indicando il numero di Registro di cui al comma 1, lettera c).
Trattandosi di materiale che verrà a contatto con alimenti credo che serva molta cautela e aver liberalizzato questa pratica senza un periodo di sperimentazione di un anno, come era stato previsto nel Decreto Legge, è un grande azzardo !