Il Tar di Lecce ha respinto i ricorsi proposti da ArcelorMittal e Ilva in as contro l’ordinanza numero 15 del 2020, firmata dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, che imponeva ai gestori l’individuazione e il superamento delle criticità derivanti da fenomeni emissivi dello stabilimento siderurgico, disponendo, in difetto, la fermata dell’area a caldo.
Il TAR di Lecce ha stabilito che il termine assegnato nella misura di giorni 60 (sessanta) per il completamento delle operazioni di spegnimento dell’area a caldo, nei termini e nei modi esattamente indicati nella stessa ordinanza sindacale impugnata, deve ritenersi decorrere ex novo dalla data di pubblicazione della presente sentenza, in quanto medio tempore sospeso per effetto della sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento contingibile e urgente, alcun effetto cautelare invece ha inciso il provvedimento impugnato con riferimento alla prima parte, ovvero all’ordine di procedere a ulteriori accertamenti e verifiche al fine di individuare preliminarmente le anomalie di funzionamento, dovendosi conseguentemente ritenere tale termine ormai irrimediabilmente decorso.
Ciò che rileva dalla lettura della sentenza è la decisione in merito alle spese del procedimento ripartite tra ARCELOR-MITTAL, ILVA in A.S. e il Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.).
Dunque il Ministero dell’Ambiente è stato condannato anche alle spese.
Ciò che è riportato nella sentenza è gravissimo; l’Ente utilizzato dal Ministero per i controlli, ISPRA, viene fortemente criticato e censurato dal TAR in questo paragrafo della sentenza:
X EMISSIONI NOCIVE SET INTEGRATIVO E ATTIVITA DELLO STABLIMENTO AMI
Un altro equivoco in cui incorre la difesa delle ricorrenti e del Ministero (nonché di ISPRA) è quello di ritenere di poter escludere la responsabilità di AMI-ex ILVA in ordine ai vari e ricorrenti accadimenti emissivi in ragione della compresenza nell’area interessata di altri due impianti produttivi in AIA, quali la raffineria Eni e la Centrale Termoelettrica di ArcelorMittal.
ISPRA nella sua relazione, dopo aver evidenziato che gli inquinanti del set integrativo potranno semmai essere considerate solo ai fini della valutazione del danno sanitario connesso ad una successiva fase sulla base degli accertamenti degli enti incaricati (ARPA Puglia, ARESS, ASL Taranto), afferma comunque che il predetto set integrativo non sarebbe ricollegabile agli episodi da cui è scaturito l’impugnato provvedimento sindacale e rappresenta altresì la possibilità che i fenomeni emissivi odorigeni in questione possano essere ricollegati sul piano causale anche agli altri due stabilimenti in AIA ubicati nella medesima area (raffineria ENI e centrale elettrica di AMI).
Rileva in proposito il Collegio che, essendo certa l’emissione dei predetti inquinanti da parte del siderurgico ex ILVA-AMI, in quanto naturalmente connessa con l’attività produttiva del siderurgico, il concorso eventuale di altro soggetto, operando come mera concausa, non esclude comunque la responsabilità delle ricorrenti, ma si affianca semmai ad essa, dovendo ritenersi sul piano dell’efficienza causale l’equivalenza della causa e della concausa, in quanto entrambe collegate sul piano eziologico all’evento inquinante dannoso.
Ma ancor più rilevante la critica dei Giudici in questo paragrafo della sentenza:
… il Sindaco ha comunque esercitato ogni iniziativa utile al fine di sollecitare un intervento di riesame dell’AIA, sulla base di qualificati pareri e relazioni ambientali e sanitarie, senza sortire tempestivi risultati e cui ha fatto riscontro, ad esempio la nota di ISPRA con cui quest’ultima assume di non avere competenza in campo sanitario.
Ciò appare paradossale, sol che si consideri che, secondo lo speciale procedimento previsto dalla legge del 2012, ad ISPRA è affidato il terzo e ultimo step del procedimento di verifica volto al riesame dell’AIA, atteso che ISPRA ha specifiche competenze in materia ambientale.
Dalla lettura del documento di ISPRA “Controlli presso lo stabilimento siderurgico strategico di interesse nazionale ArcelorMittal Italia di Taranto Anno 2020 (I semestre)” (si può scaricare qui relazione-ispra) risulta che:
La relazione conclusiva, riportante gli esiti del sopralluogo svolto i giorni 2-4 marzo 2020 …. Dagli esiti del sopralluogo non sono emerse né violazioni del provvedimento autorizzativo AIA né elementi che consentano di stabilire una correlazione certa tra situazioni di esercizio/manutenzione in corso in quei giorni presso il siderurgico e le segnalazioni di odori ed emissioni di sostanze odorigene di cui sopra.
Quanto sopra si ritiene meriti un approfondito esame da parte degli Enti territoriali in merito a:
qui la sentenza TAR Lecce 2021 249
Continua …..
La Arcelormittal Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore ha presentato al Consiglio di Stato, l’istanza volta alla emanazione di una favorevole misura monocratica cautelare, il Presidente ha così disposto:
P.Q.M.
— respinge la domanda della società appellante, volta alla emanazione di una favorevole misura monocratica cautelare;
— fissa la camera di consiglio dell’11 marzo 2021 per l’esame della domanda cautelare nella ordinaria sede collegiale;
— fissa l’udienza pubblica del 13 maggio 2021 per la definizione del secondo grado del giudizio.
Qui il decreto CdS 2021 817