il TAR Bari con questa sentenza pone fine a molte dispute: il BIOGAS è un rifiuto.
Molti impianti sono stati probabilmente autorizzati ignorando questa essenziale norma.
“Per espressa disposizione normativa, il menzionato allegato [allegato X alla parte V del d. Lgs. n.152/2006] si riferisce all’impiego di combustibili d’alimentazione negli impianti dei titoli I e II della parte V (quest’ultima contenente le norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) del T.U. Ambiente, prescrivendo espressamente, nella sezione 6 della parte II, per l’utilizzo in combustione del biogas proveniente da “discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti di matrice organica”, il rispetto delle modalità e condizioni previste dalla disciplina sui rifiuti (implicitamente escludendo, quindi, le disposizioni della parte V invocate dalla ricorrente)”.
qui la sentenza TAR Bari 2021 1580
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