• AqP, combustione del BIOGAS

     

    Secondo la Città Metropolitana di Bari, la combustione del biogas prodotto dai liquami, destinato ad essere arso al fine di produrre energia a servizio del processo depurativo stesso (in particolare, dell’essiccatore dei fanghi reflui), si inquadrerebbe come un trattamento di un rifiuto combustibile, operazione che pertanto dovrebbe essere oggetto di specifica autorizzazione prevista ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 s.m.i.

    L’Acquedotto Pugliese ricorre al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR Bari che si era già espressa in merito ed i Giudici censurano il ricorso in  quanto “l’appellante ha riproposto con l’atto di appello i motivi già articolati dinanzi al T.a.r.”.

     

    Sentenza scontata: ricorso rigettato.

    In sostanza:

    1. il biogas in questione si origina nel corso e nell’ambito del processo di depurazione delle acque derivanti dalle reti fognarie e l’art. 127 del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, elemento questo che risulta confermato dall’art. 184 d.lgs. cit., ove si afferma che
      “sono rifiuti speciali (…) lett. g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.” 
    2. la corretta interpretazione è confermato dall’Allegato X alla Parte V, parte II, Sezione 6, del d.lgs. n. 152 del 2006(applicabile anche all’impianto in esame ai sensi del richiamo contenuto nella sezione 2 della parte I dell’Allegato X), ove, nel dettare le caratteristiche e le condizioni di utilizzo del biogas, si afferma che
      “Il biogas deve provenire dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche, quali per esempio effluenti di allevamento, prodotti agricoli o borlande di stillazione, purché tali sostanze non costituiscano rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. In particolare non deve essere prodotto da discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice
      organica., Il biogas derivante dai rifiuti può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti”.
    3. Pertanto, poiché nella presente fattispecie si tratta di autorizzare la combustione del biogas derivante dal processo di depurazione dei reflui, non vi è dubbio che ai sensi della disposizione citata – che si caratterizza per la specialità per materia – tale autorizzazione debba essere data ai sensi della disciplina dei rifiuti.
    4. Per essere annoverato tra i sottoprodotti e non tra i rifiuti, il biogas dovrebbe soddisfare, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non dovrebbe determinare impatti complessivi negativi sull’ambiente e sulla salute umana: come sopra precisato, rientrano nella nozione dei sottoprodotti quei prodotti che possono essere utilizzati per sé o per terzi, senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale e il cui ulteriore utilizzo sia legale. E tuttavia, come si è visto supra, il biogas della cui combustione intende essere autorizzato AQP è sicuramente rientrante nella Sezione 6, che è esplicita nel prevedere che il biogas derivante dai rifiuti può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti, non potendo essere annoverato nei “sottoprodotti”.

     

     

    qui la sentenza CdS 2023 1685

     

     

     

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