L’unico soggetto legittimato a richiedere l’autorizzazione ex art. 279 d.lgs n.152/2006 è il legale rappresentante della persona giuridica, gestore ex art. 268 comma 1 lett. n) d.lgs n.152/2006, deve ammettersi la possibilità che il legale rappresentante possa delegare, con atto ad hoc, il compimento dell’atto ad un terzo. La necessità che la delega venga specificatamente conferita dal legale rappresentante per lo specifico atto, discende dalla considerazione che l’attività delegata è prerogativa che spetta unicamente al legale rappresentante e non all’organo amministrativo della persona giuridica da cui la conseguenza che essa non può essere ricompresa nella delega generale di funzioni in materia ambientale conferita dall’organo gestorio (consiglio di amministrazione) per la semplice ragione che il soggetto titolare del potere da delegare è il legale rappresentante/gestore.
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