Un provvedimento positivo di valutazione di impatto ambientale subordinato all’ottemperanza di prescrizioni e condizioni è pienamente legittimo. Lo ha ricordato il Consiglio di Stato nella sentenza 27 marzo 2017, n. 1392 che confermando la decisione del Tar ha rigettato le doglianze di un Comune pugliese e della Regione contro il provvedimento positivo di valutazione di impatto ambientale relativo alla realizzazione di un gasdotto in Puglia. Per i Giudici il riferimento che l’opera venga realizzata rispettando le rigorose prescrizioni imposte dalla Commissione Via realizza una tipica modalità del procedimento di Via ex articolo 26, comma 5, Dlgs 152/2006. Il giudizio di Via positivo è legittimo anche se condizionato al rispetto di prescrizioni e condizioni. Respinta anche la censura di non avere considerato la “opzione zero”, in realtà considerata sia a monte con l’inclusione dell’opera in questione tra quelle “strategiche” a livello nazionale ex articolo 37, Dl 133/2014 sia a valle con lo scrupoloso esame di tutte le alternative, non censurabile dal Giudice se non per manifesta incongruenza e illogicità. Infine per il Consiglio di Stato l’opera non deve rispettare la “Seveso” (opere a rischio di incidente rilevante ex Dlgs 334/1999 vigente ratione temporis) in quanto per essere sub Seveso dovrebbero essere svolte attività di manipolazione del gas naturale, cosa non riscontrata
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