Campo di applicazione
Le attività rientranti nel campo di applicazione del presente obbligo sono definite nell’Allegato I del D.Lgs. 13/03/2013 n. 30.
Ai sensi del paragrafo 3 dell’allegato I della direttiva 2009/29/CE, sono ricompresi nel campo di applicazione “Emissions Trading” tutti i tipi di unità, ed in particolare:
– caldaie;
– bruciatori;
– turbine;
– riscaldatori;
– altiforni;
– inceneritori;
– forni vari;
– essiccatoi;
– motori;
– pile a combustibile;
– unità di “chemical looping combustion”;
– torce;
– post-combustori termici o catalitici.
Sono ricompresi nel campo di applicazione gli impianti che raggiungono la soglia prevista per l’attività, cioè:
– Potenza termica installata di 20 MW;
– Capacità produttiva a seconda dell’attività svolta.
Nel caso in cui nell’impianto siano svolte due o più attività per il quale la soglia minima sia individuata in maniera differente l’una dall’altra, per la verifica dell’inclusione si dovrà verificare:
– se entrambe le soglie vengono superate, allora la soglia non espressa come potenza termica nominale totale ha la precedenza sull’altra, e l’impianto viene incluso nell’ETS come facente capo all’attività corrispondente alla soglia;
– se solo una delle soglie di capacità viene superata l’impianto è incluso nell’ETS come facente parte della relativa attività;
– se nessuna delle soglie viene superata allora l’impianto non è incluso nell’ETS.
Ai fini della verifica del raggiungimento della soglia di capacità di 20 MWt, non devono essere prese in considerazione le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MWt e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa. Tra le “unità che utilizzano esclusivamente biomassa” rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto.
Tuttavia qualora a seguito della verifica del raggiungimento della soglia di capacità di 20 MWt risulti che l’impianto ricada nel campo di applicazione, è tenuto comunque al monitoraggio e alla rendicontazione delle emissioni di CO2 provenienti dalle unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MWt e dalle unità che utilizzano esclusivamente biomassa.
I gas ricadenti nel campo di applicazione del presente obbligo sono invece elencati in Allegato II del medesimo decreto.
L’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 30/2013 prevede l’esclusione dal campo di applicazione di tutti gli impianti di incenerimento che trattino annualmente, per più del 50 per cento in peso rispetto al totale dei rifiuti trattati, le seguenti tipologie di rifiuti:
a) Rifiuti urbani;
b) Rifiuti pericolosi;
c) Rifiuti speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento, alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50 per cento in peso.
Con la Delibera n. 21/2013 è approvato il modello per la comunicazione dei dati sull’incenerimento dei rifiuti.
Definizioni
Ampliamento sostanziale di capacità: Aumento significativo della capacità installata iniziale di un sottoimpianto che comporta il verificarsi congiunto delle seguenti conseguenze:
– si registrano una o più modifiche fisiche identificabili relative alla sua configurazione tecnica e al suo funzionamento, diverse dalla semplice sostituzione di una linea di produzione esistente; e
– il sottoimpianto può funzionare ad una capacità superiore di almeno 10% rispetto alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica; o
– il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si riferiscono, raggiunge un livello di attività considerevolmente superiore che comporta l’assegnazione al sottoimpianto in questione di oltre 50.000 quote di emissioni supplementari l’anno, che rappresentano almeno il 5 per cento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifiche.
Riduzione sostanziale della capacità: Modifiche fisiche che determinano una riduzione sostanziale della capacità installata inziale di un sottoimpianto e del suo livello di attività la cui entità comporti:
– una riduzione del 10% rispetto alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica; o
– un livello di attività del sottoimpianto che ha subito la modifica che comporti una riduzione di assegnazione al sottoimpianto di oltre 50.000 quote di emissioni l’anno.
Cessazione parziale di attività: Si considera che un impianto abbia cessato parzialmente le sue attività quando uno dei suoi sottoimpianti che contribuisce all’assegnazione annuale dell’impianto
– per almeno il 30% o
– con almeno 50.000 quote
riduce il suo livello di attività – nell’anno civile – di almeno il 50% rispetto al livello di attività iniziale.
Nuovo entrante:
– L’impianto che esercita una o più attività indicate nell’allegato I, che ha ottenuto un’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011;
– L’impianto che esercita per la prima volta un’attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell’articolo 37, o
– L’impianto che esercita una o più attività indicate all’allegato I o un’attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell’articolo 37, che ha subito un ampliamento sostanziale della capacità dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l’ampliamento in questione.