Le modifiche inerenti la tipologia di rifiuti abbancabili in discarica non rientrano tra le “modifiche progettate dell’impianto” per le quali il Dlgs 152/2006 prevede l’applicazione del silenzio-assenso. Con queste motivazioni il Tar delle Marche (sentenza 204/2017) ha respinto il ricorso presentato dal gestore di una discarica contro il provvedimento con cui la Provincia di Fermo lo aveva diffidato a ripristinare la percentuale minima di rifiuti urbani abbancati (75%), prevista dalla pianificazione provinciale vigente al momento del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia) e nella stessa recepita.
A niente è valso il richiamo del gestore all’articolo 29nonies del Dlgs 152/2006, in base al quale, nel caso di comunicazione di “modifiche progettate dell’impianto”, le stesse possono essere realizzate una volta decorsi 60 giorni senza che l’autorità competente abbia presentato rilievi. La norma in questione va infatti interpretata nel senso che riguarda le modifiche afferenti l’impianto e/o il suo funzionamento, ma non anche atti e provvedimenti che sono stati recepiti nell’Aia, tanto più se si tratta di atti pianificatori.
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