La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del d. Lgs 152/2006 che sottrae ad autorizzazione la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolo e quella fra rifiuti non pericolosi.
La Consulta (sentenza 75/2017) ha così bocciato l’articolo 187, comma 3bis del “Codice ambientale” (introdotto dall’articolo 49 della legge 221/2015, cd. “Green economy”), ritenendolo in contrasto con la direttiva 2008/98/CE (articolo 23) che stabilisce l’obbligo di autorizzazione per qualsiasi impresa che intenda effettuare trattamento di rifiuti “3bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge“.
Alla luce della direttiva e delle linee guida fornite dalla Commissione UE precisa il Giudice costituzionale, la miscelazione dei rifiuti va pacificamente riconosciuta come operazione di trattamento.
La violazione della direttiva si traduce poi in una lesione indiretta delle competenze costituzionali regionali, dato che la norma statale è idonea a condizionare la competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute e in concreto, per quanto riguarda il caso in esame, rende parzialmente inapplicabile la disciplina adottata dalla Regione Lombardia ricorrente in giudizio (Dgr 3596/2012 e Dd 1795/2014).