La clausola di gara che consente di ovviare alla mancanza di iscrizione all’Albo gestori ambientali mediante una dichiarazione di disponibilità di un terzo trasportatore autorizzato non viola il “Codice degli appalti”.
Con queste motivazioni il Consiglio di Stato (sentenza 869/2017) ha confermato l’aggiudicazione di un bando a una società che, pur non essendo iscritta all’Albo gestori, aveva partecipato a una gara per il trasporto e lo smaltimento del percolato di discarica, utilizzando, nel rispetto delle clausole di gara, una “dichiarazione di disponibilità” di altri soggetti autorizzati.
Secondo il CdS il trasportatore che rilascia la propria disponibilità non “presta” il requisito di qualificazione richiesto, così integrando il vietato “avvalimento”, bensì, assumendo l’obbligo di svolgere in proprio la prestazione, configura un’ipotesi di “subappalto necessario funzionale” a sopperire alla mancanza di abilitazione del concorrente, non vietata dalla disciplina.
La sentenza CdS 2017 869
If you enjoyed this article please consider sharing it!
Studio Associato Prof. Laricchiuta , Prof.ssa Lopane
70122 BARI (BA)
info@laricchiuta.it