Secondo i Giudici:
Occorre preliminarmente chiarire che, sebbene il capo di imputazione indichi il comma 2 dell’art. 29-quattuordecies, che prevede un illecito amministrativo, dalla descrizione del fatto si evince che la violazione contestata riguarda la fattispecie di cui al successivo comma 3, essendo l’inosservanza relativa alle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale riferibile alla la gestione dei rifiuti (lett. b). Il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art.29-quattuordecies, nella sua versione vigente al momento dei fatti, sanzionava, al secondo comma, con l’ammenda da 5.000,00 euro a 26.000,00 euro, la condotta di chi non osserva le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale o quelle imposte dall’autorità competente. Il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, art. 7, comma 13 ha modificato la norma, che prevede ora, per le medesime condotte, la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro Resta però la sanzione penale (ammenda da 5.000 Euro a 26.000 Euro) nel caso in cui l’inosservanza: a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell’autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all’art. 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell’autorizzazione stessa; b) sia relativa alla gestione di rifiuti; c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa (art. 29-quattuordecies, comma 3).